Impianti con potenza termica superiore o uguale a 35 kW

Quando deve essere effettuata la manutenzione?

 

Le operazioni di controllo e manutenzione e la misurazione in opera del rendimento di combustione ("prova fumi") devono essere effettuate osservando:

  1. le istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal FABBRICANTE;
  2. le prescrizioni previste dalle vigenti NORMATIVE UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

 

Solo se non sono disponibili tali istruzioni, vanno rispettate almeno le seguenti frequenze a seconda delle fasce di potenza termica e del combustibile utilizzato:

  • Impianti termici con potenza da 35 a 116 kW

Combustibile GASSOSO e LIQUIDO:

 - MANUTENZIONE: una volta all'anno

 - PROVA FUMI: una volta all'anno

  • Impianti termici con potenza da 116 a 350 kW

Combustibile GASSOSO:

 - MANUTENZIONE: una volta all'anno

 - PROVA FUMI: una volta all'anno

Combustibile LIQUIDO:

 - MANUTENZIONE: una volta all'anno

 - PROVA FUMI: due volte all'anno (una a metà del periodo di riscaldamento)

  • Impianti termici maggiori di 350 kW

QUALSIASI combustibile:

 - MANUTENZIONE: una volta all'anno

 - PROVA FUMI: due volte all'anno (una a metà periodo di riscaldamento)

 

IL MANUTENTORE una volta completate le operazioni di controllo e manutenzione:

  • redige e sottoscrive il Rapporto di Controllo Tecnico conforme all'Allegato 1/A, che farà controfirmare, per presa visione, dal responsabile dell'impianto (questi lo conserverà insieme al Libretto di centrale);
  • applica sul Rapporto di controllo tecnico il Bollino verde della Provincia di Brescia che valida tale rapporto come Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il costo del bollino verde che verrà rimborsato dall'utente al manutentore varia a seconda di quanto riportato nella sottostante tabella:

 

IL RESPONSABILE dell'impianto nella figura di proprietario/conduttore:

  • controfirma il Rapporto di Controllo Tecnico (allegato 1/A) per presa visione e lo conserva insieme al Libretto di Centrale.

 

IL RESPONSABILE dell'impianto nella figura di Amministratore o di eventuale Terzo Responsabile:

  • controfirma il Rapporto di Controllo Tecnico (allegato 1/A) per presa visione e lo conserva insieme al Libretto di Centrale;
  • inserisce i dati del Rapporto di Controllo Tecnico nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici;
  • carica nel Curit, anche attraverso i C.A.I.T., le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione redatte nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione.


L'impianto, con l'invio alla Provincia dell'allegato 1/A validato da Bollino Verde il cui importo varia a seconda della potenza della caldaia come riportato nella tabella di cui sopra, è così dichiarato per i successivi 2 anni.

 

ATTENZIONE!
La mancata trasmissione della "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" ad opera dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile, se presenti, o altrimenti del manutentore comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. n. 24/2006 e s.m.i..

 


INOLTRE:
Se il Responsabile (proprietario, conduttore, occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare, Amministratore condominiale o l'eventuale "Terzo" che se ne è assunto la responsabilità) conduce un impianto senza la corretta manutenzione è soggetto a una sanzione da € 500,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i.

 

 

 

Ultima modifica: Mer, 13/10/2021 - 10:16