Normativa e prassi

Nuovi regolamenti relativi al rilascio dell'autorizzazione di guardia volontaria e del coordinamento delle guardie stesse

Sono stati approvati dal Consiglio Provinciale i nuovi regolamenti relativi al rilascio dell'autorizzazione di guardia volontaria e del coordinamento delle guardie stesse. I nuovi regolamenti ribadiscono in modo inequivocabile che le guardie volontarie operano in coordinamento con gli agenti di polizia provinciale (che sono gli unici agenti ad avere la delega di polizia giudiziaria fatto salvo il caso di flagranza di reato) e sulla base di piani di coordinamento e fogli di servizio che definiscono dettagliatamente modi e luoghi di intervento.

 

Obiettivi e indirizzo

L'attività delle guardie volontarie deve tendere a promuovere informazioni sulla legislazione vigente e a concorrere alla protezione del territorio mediante azioni volte alla prevenzione delle violazioni alla normativa.
E' stata rivista la composizione del comitato di coordinamento che limita il numero dei componenti (saranno solo 3 i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, prima poteva essere un numero indefinito) per consentire decisioni a maggioranza e uno snellimento dell'attività di coordinamento.

 

I punti principali contenuti nel nuovo regolamento

  • I volontari dovranno garantire un numero minimo di 140 ore annue distribuite in un arco di tempo di attività di almeno di 6 mesi. Non dovranno occuparsi solo di vigilanza, ma di tutte le attività a supporto della caccia (censimenti, abbattimenti selettivi, ripopolamenti, etc.).
  • Le squadre potranno essere formate da un minimo di due a un massimo di tre persone (i singoli dovranno operare all'interno di squadre della polizia provinciale). Non potranno aggiungersi terze persone prive di autorizzazione.
  • Il tesserino di autorizzazione dovrà essere ben esposto. I volontari non potranno portare divise o fregi, se non quelle delle associazioni di appartenenza. Non potranno portare armi durante il servizio di vigilanza. Non potranno portare dispositivi sonori o luminosi. Non potranno svolgere attività di vigilanza in aree che comprendono il comune di residenza.
  • La Giunta Provinciale fisserà un numero massimo di guardie, oltre il quale il rilascio delle autorizzazioni sarà dato prioritariamente ai cittadini residenti nella provincia di Brescia.

 

I Regolamenti sono disponibili nella sezione "Collegamenti" 

Allegati

2010 - DCP 41 - Regolamento Coordinamento GGVV

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2008 - DCP 26 - Regolamento Coordinamento GGVV

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2007 - DCP 14 - Regolamento Coordinamento GGVV

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2008 - DCP 27 - Rilascio Decrteti GPG

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2007 - DCP 15 - Rilascio Decrteti GPG

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Legge 05/12/2008 n. 31

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Legge 31/03/1998 n.112

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Legge 16/08/1993 n. 26

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Legge 11/02/1992 n. 157

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Legge 08/10/1931 n.1604

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Ultima modifica: Mar, 03/03/2015 - 10:30