Accesso civico

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nel modificare l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 e allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre che di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha introdotto al comma due della norma una nuova forma di Accesso Civico, cosiddetto “Accesso Generalizzato”, ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, ciò nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal decreto medesimo.

La norma di cui trattasi prevede che l'esercizio dell’Accesso Generalizzato non sia sottoposto ad alcuna limitazione per quanto riguarda la legittimazione soggettiva del richiedente, tanto che l'istanza di accesso deve identificare i dati o i documenti senza richiederne la motivazione.

Tale nuovo istituto non sostituisce, ma si aggiunge, all'Accesso Civico così come disciplinato già prima delle modifiche introdotte nel 2016 e ora previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, restando esso circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente e costituendo, di fatto, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi medesimi.

In entrambi i casi di Accesso sopra descritti il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Inoltre, le forme di accesso di cui sopra vanno anche tenute distinte dalla disciplina, tuttora in vigore, dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il cosiddetto “Accesso Documentale”.

Nella documentazione allegata si pubblica il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 in data 30 ottobre 2017.

Dal 1° gennaio 2019 il Registro degli Accessi è consultabile on line (si veda il collegamento nella sezione link esterni).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile cliccare i seguenti link:

Accesso Generalizzato: per dati e documenti NON oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013)

Accesso Civico: per dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013)

Accesso Documentale (articoli 22 e seguenti, della legge n. 241/1990)

Allegati

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi

Ultima modifica: Gio, 04/01/2024 - 16:26