Spazio Volontari

 La Provincia ha facoltà di riconoscere, a termini dell'art. 163.3 del D.Lgs. 112/98, la nomina:

  • a guardia giurata delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute (L. 157/92 – art. 27)
  • di agente giurato addetto alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne (R.D. 1604/31 – art. 31)

per i cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

La preparazione dei volontari è condizione necessaria, tuttavia lo spirito del volontariato si basa su motivazioni particolari, che caratterizzano la scelta e, in sostanza, la qualità del servizio; in particolare, la scelta di operare volontariamente rappresenta la disponibilità a farsi carico di responsabilità condivise nell'ambito di progetti ed obiettivi comuni. In tale ambito si sostanzia un coordinamento, collegato alle necessità della Provincia, che fruisce pienamente del servizio fornito a titolo gratuito, per attuare gli interventi previsti dalla propria programmazione di settore.

In particolare:

  • la L.R. 26/93, relativa alla materia venatoria, prevede il coordinamento della Provincia per l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, nonché per le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali, che esercitano la vigilanza previo il riconoscimento della la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di P.S., dopo aver frequentato appositi corsi nella materia e superato gli esami di idoneità avanti una commissione provinciale;
  • per quanto riguarda l'attività della pesca, la L.R. 31/08 riporta che la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite anche ai cittadini ed ai membri delle associazioni di pescatori, cui viene riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, dopo aver frequentato corsi di qualificazione e sostenuto un esame di idoneità. L'aspetto coordinativo provinciale, esplicitamente citato nella norma venatoria, è riconducibile in tale ambito alle disposizioni del sesto comma dell'art. 148.

Relativamente a tale aspetto, la regolamentazione che istituisce e organizza il Corpo della Polizia Provinciale, approvata distintamente con D.C.P. 29.05.2007 n° 13 e D.C.P. 12.04.2010 n° 19, prevede forme di coordinamento della vigilanza volontaria. L'art. 7 riporta che, "laddove di competenza della Provincia, sentiti gli organismi all'uopo deputati, il Corpo di Polizia Provinciale provvede al coordinamento della vigilanza volontaria secondo modalità ed indirizzi indicati in specifico Regolamento. Il Corpo provvede inoltre, sulla base delle indicazioni previste da apposito Regolamento, al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di guardia giurata volontaria ittico-venatoria".

La Provincia ha regolamentato con proprie deliberazioni consiliari:

  • l'attività del coordinamento, adottando ed adeguando negli anni 2007, 2008 e 2010 le disposizioni riportate in D.C.P. 29.05.2007 n° 14, D.C.P. 14.07.2008 n° 26 e D.C.P. 27.09.2010 n° 41.
  • il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di guardia giurata volontaria ittico-venatoria, adottando negli anni 2007 e 2008 le disposizioni riportate in D.C.P. 29.05.2007 n° 15 e D.C.P. 14.07.2008 n° 27.

 

Allegati

Elenco delle Guardie Volontarie Ittico Venatorie (aggiornato al 12.11.2014)

Note: Scarica l'allegato

Ultima modifica: Mar, 03/03/2015 - 10:30